Regolamento del Comitato delle Pari Opportunità

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA

REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di Monza con delibera del 17/12/2014)

 

  1. COSTITUZIONE

Al fine di favorire l’accesso alla libera professione, alla formazione e qualificazione professionale delle donne nonché di contrastare i comportamenti discriminatori e di rimuovere ogni altro ostacolo che limiti, di fatto, l’uguaglianza sostanziale nella professione forense, in applicazione della normativa nazionale ed europea, è costituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza, il Comitato per le Pari Opportunità. Il Comitato ha la propria sede operativa presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Monza.

  1. COMPOSIZIONE

Il Comitato è composto da avvocate/i iscritti all’Albo degli Avvocati di Monza, dura in carica quattro anni e decade contestualmente alla scadenza del mandato dei componenti del Consiglio dell’Ordine. Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del nuovo Comitato. 

Il Comitato è composto da 11 componenti elette/i tra tutti le/gli iscritte/i all’Albo degli Avvocati di Monza, così come previsto al successivo art. 9.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretaria/o che funge anche da Vice Presidente.

  1. FUNZIONI E SCOPI

Il Comitato si propone di favorire e sviluppare, anche tramite il Consiglio dell’Ordine, azioni positive per attuare le Pari Opportunità nell’accesso, nella formazione e nello svolgimento dell’attività professionale. A tal fine esso svolge, esemplificativamente, i seguenti compiti:

  1. analizzare e monitorare la situazione delle avvocate e delle praticanti operanti nell’ambito istituzionale di pertinenza dell’Ordine degli Avvocati di Monza;
  2. elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli Organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
  3. diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
  4. proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative demandate dalle leggi vigenti;
  5. organizzare incontri con gli avvocati ed i praticanti;
  6. elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;
  7. promuovere iniziative e confronti fra gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
  8. richiedere l’inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
  9. individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle avvocate e delle praticanti operanti in situazioni soggettive o oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali ed associativi, anche tramite l’attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento professionale. Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell’Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell’uguaglianza anche rappresentativa, in attuazione dei principi di cui alla Legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti  discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati, il Comitato collabora con gli altri Comitati PO degli Ordini interregionali, nazionali e sopranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove nel rispetto dell’autonomia e  delle competenze istituzionali dei singoli Comitati; interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti Locali, Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli Organismi Pubblici e privati di Parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno “sportello” volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti all’Albo ed al Registro dei Praticanti, informazioni ed orientamenti in materia di Pari Opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Il Consiglio dell’Ordine assicura al Comitato tutte le informazioni su argomenti di interesse dello stesso, trasmettendo tempestivamente i relativi documenti.

  1. FUNZIONI DELLA/DEL PRESIDENTE E DELLA/DEL SEGRETARIA/O

La/Il Presidente :

  • rappresenta il Comitato ;
  • convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle componenti;
  • stila l’ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti dai singoli componenti;

La/Il Segretaria/o :

  • redige il verbale delle riunioni;
  • sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi;
  • cura i rapporti tra il Comitato ed la Segreteria del Consiglio dell’Ordine.

In caso di suo impedimento, le sue funzioni verranno svolte dal componente più anziano e/o più esperto del Comitato.

Per lo svolgimento della sua attività, il Comitato utilizza gli uffici ed i collaboratori di segreteria del Consiglio dell’Ordine.   

  1. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce – anche attraverso strumenti telematici – almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura della/del Segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti, anche in via telematica; non sono ammesse deleghe ed in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

  1. INCOMPATIBILITA’, DECADENZA, DIMISSIONI E CESSAZIONE

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente eletto del COA, del CNF, della Cassa Forense e dell’OUA, ovvero delle Commissioni P.O. dei medesimi organismi, nonché con quella di componente del Comitato P.O. del Consiglio Giudiziario.

La carica di componente del CPO è inoltre incompatibile con quella di componente del direttivo e/o degli organi rappresentativi e/o esecutivi di associazioni forensi.

L’eletta/o che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o ed il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una componente, entro trenta giorni dall’evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dall’Albo degli avvocati di Monza, in ogni ipotesi di sospensione dall’esercizio professionale, in seguito all’applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato. E’ causa di giustificazione l’assenza determinata e collegata all’assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio ed attività di cura.

L’intero Comitato decade e si procede a nuove elezioni, da tenersi entro il termine di sessanta giorni, se cessa dalla carica, per qualsiasi motivo, la metà delle/dei sue/suoi componenti.

  1. DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell’Ordine ed alle competenti Autorità consultazioni e/o audizioni su materie e temi a tutela delle Pari Opportunità.

  1. STRUMENTI E RISORSE

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio dell’Ordine dispone:

  • che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
  • che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
  • che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell’attività del Comitato, finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche;
  • quant’altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9)      ELEZIONI DELLE/DEI COMPONENTI DEL COMITATO

9.1 Le elezione delle/dei componenti il Comitato si tengono ogni quattro anni in concomitanza con quelle del COA ovvero entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione degli esiti delle votazioni del COA. Resta ferma la composizione del Comitato già costituito alla data di entrata in vigore della Legge 247/2012, la cui durata viene prorogata al 31/12/2014.

9. 2 Le/i componenti del CPO non possono essere elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorsi un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 Hanno diritto di voto tutte/i avvocate/i iscritte/i all’Albo, negli elenchi e sezioni speciali, degli avvocati di Monza alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli avvocate/i per qualunque sospese/i dall’esercizio della professione.

9.4 Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.

9.5 Sono ammesse sia candidature individuali sia raggruppamenti per liste nel rispetto degli equilibri di genere, come da art. 7 del Regolamento Elettorale dei componenti dei Consigli degli Ordini Circondariali Forensi (Decreto 10.11.2014 n. 170). In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate anche a mezzo pec con atto sottoscritto dalle/dai candidate/i nella Segreteria del COA almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.6 Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/dal Presidente del COA almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

9.7 Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del COA.

9.8 Le/I componenti del seggio elettorale, in numero di quattro oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente.

9.9 Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale. Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto- a quello delle/dei componenti da eleggere. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali e al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà proclamata/o eletta/o la/ il candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e, a parità di anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età

9.10 Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato, ciascuna /o avvocata/o iscritta/o all’Albo può proporre reclamo al COA entro 10 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo Comitato.

10)    PRIMA CONVOCAZIONE

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del COA entro 15 giorni dalla proclamazione delle/degli elette/i. Decorso il predetto termine le/gli elette/i procedono all’autoconvocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell’art. 2.

  1. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza del due terzi delle/del componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all’approvazione del COA che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. Decorso inutilmente tale termine, le modifiche si intenderanno approvate.

  1. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera di approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine, in attuazione dell’art. 25 IV comma L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica mediante comunicazione a tutte/i le /gli iscritte/i.

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Federica Odello

Avv. Rita Pinzani